Volete voi che sia abrogato il Decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per
effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato
"Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici organizzati possono
effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi
rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere
reciproche.";
art. 14-bis, comma 2: "La dichiarazione di collegamento è effettuata
contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le
dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno.";
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i gruppi
politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a
governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome
e cognome della persona da loro indicata come unico capo della
coalizione.";
art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole "1, 2 e";
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: "dei collegamenti
ammessi";
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le
dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno
due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito
almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,
con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14.";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonché per ciascuna
coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna
coalizione";
art. 83, comma 1, numero 2): "2) determina poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle
cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione
stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed
individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di liste che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi
espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul
piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista
collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione;";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "non collegate";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: ",
nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui
alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per
cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "le coalizioni di
liste di cui al numero 3), lettera a), e";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: "la coalizione di
liste o";
art. 83, comma l, numero 6): "6) individua quindi, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al
numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la
lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che
non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi;";
art. 83, comma 1, numero 7): "7) qualora la verifica di cui al numero 5)
abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto
dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al
numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle
cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6)
per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste
per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a
sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i
seggi già determinati ai sensi del numero 4);";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie coalizioni
di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di
cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "coalizioni
o";
art. 83, comma 1, numero 9): "9) salvo quanto disposto dal comma 2,
l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il
quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale
delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il
numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del
numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali
dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con
la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima,
si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei
seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al
numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di
più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa
li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di
seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate,
il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente
non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla
medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria
vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste
deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di
attribuzione non utilizzate.";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste
o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "di tutte le liste della
coalizione o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste e";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 4: "L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al
riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 84, comma 3: "Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi
sono attribuiti, nell'àmbito della circoscrizione
originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle
altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della
lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già
utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.";
art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: "e 3";
art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: ", 3"?».
Volete voi che sia abrogato il Decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di
modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica",
limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";
art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le
dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con
almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma
e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il
Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi
dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957.";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni
e";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non
collegate";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna
coalizione";
art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina
inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste,
data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che
la compongono";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): "1) le coalizioni di liste che
abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul
piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non
collegate";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole:
"nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato
la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale
almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste
e";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste
o";
art. 17, comma 3: "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia
dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano
conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi
espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le
liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già
individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente
elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente
elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità
di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede
a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b),
numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.";
art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste
o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni
di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste
e";
art. 17, comma 6: "Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto
dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b),
numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato
così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla
lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale.";
art. 17, comma 8: "Qualora una lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale
assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una
uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.";
art. 17-bis, limitatamente alle parole: "e 6";
art. 19, comma 2: "Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il
seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'àmbito
della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8."».
Volete voi che sia abrogato
il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato
"Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti:
art. 19, limitatamente alle parole: "nella stessa",
art. 85.